Il Procedimento Monitorio (Das Mahnverfahren)
Il procedimento monitorio è regolato dagli artt. 688-703 ZPO, ossia il codice di procedura civile tedesco.
E’ necessario che il credito sia certo.
Il procedimento ingiuntivo non è ammesso per crediti d’imprenditori che risultano da contratti di mutuo per consumatori ai sensi dei §§ 491-504 BGB( =c.c. tedesco)nei quali l’interesse effettivo annuale supera l’interesse basico esistente al momento della stipulazione del contratto per più di 12 punti percentuali.
Il processo ingiuntivo ha avvio con il ricorso per decreto ingiuntivo presso la competente Pretura. Ogni “Land” (ossia ogni Regione della Germania) è dotata di una pretura centrale competente per i ricorsi promossi dai residenti. Ad esempio, in Baviera è competente la pretura di Coburg (=Amtsgericht Coburg) per tutti i ricorsi predisposti dai residenti in Baviera. Per tutti i ricorsi presentati da creditori esteri è invece compente la Pretura di Berlino-Schöneberg.
Compente ad emettere il decreto ingiuntivo (=Mahnbescheid) è l’Ufficiale Giudiziario presso la Pretura competente.
Il ricorso può anche essere avanzato in forma elettronica. Il ricorso non prevede alcuna motivazione e la pretura provvede tramite l’Ufficiale Giudiziario senza previamente controllare l’esistenza del credito; al debitore viene ingiunto di pagare la somma richiesta entro un termine di due settimane. Dopo l’emanazione del decreto ingiuntivo, è la medesima Pretura a provvedere alla notifica al debitore.
Nel caso in cui il debitore non si opponga entro il termine di due settimane dalla notifica, il creditore può richiedere, fino ai successivi sei mesi, la notifica al debitore del decreto di esecutorietà (=Vollstreckungsbescheid) che consente l’esecuzione forzata. In caso di inattività, decorsi i sei mesi il decreto ingiuntivo rimane senza effetto.
Fino all’emanazione del decreto d’esecutorietà, il debitore può opporsi al decreto ingiuntivo tramite “Widerspruch”, anche senza addurre motivi specifici. Una volta emesso il decreto d’esecutorietà il debitore si può presentare opposizione mediante “Einspruch” entro il termine di due settimane dopo la notifica.
Nel caso in cui il debitore si opponga al decreto ingiuntivo si avvia un’azione ordinaria.
Con il decreto ingiuntivo e con il decreto d’esecutorietà la Pretura fissa direttamente anche le spese e le competenze legali così come anche le spese giudiziarie che vengono addebitate al cliente.
I costi del procedimento ingiuntivo dipendono dall’importo del credito. A titolo esemplificativo, per un importo del credito pari a 5.000 Euro il costo per le spese di contributo unificato è pari a 60 Euro.
|