In Spagna vi sono due possibili azioni legali da istruire per il recupero del credito in sede giudiziale, ossia il giudizio ordinario di cognizione e il ricorso per decreto ingiuntivo i quali presentano le seguenti caratteristiche:
GIUDIZIO ORDINARIO
Nell’ambito di tale giudizio occorre distinguere tra:
1) domanda di giudizio verbale: per cause inferiori a Euro 3.000,00
2) domanda di giudizio ordinario: per cause superiori a Euro 3.000,00
Nel giudizio ordinario si possono produrre i documenti giustificativi del credito e si può chiedere la prova testimoniale.
Durata media del procedimento: 6 mesi
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO (peticion inicial de juicio monitorio)
Per la proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento occorre presentare i seguenti documenti: fatture commerciali e bolle di consegna.
Limite massimo di valore per ricorso ingiuntivo: Euro 30.000,00 (oltre tale importo si propone Giudizio ordinario con citazione).
Se entro 20 giorni (escluso sabato, domenica e festivi) dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo non vi è opposizione del debitore il decreto acquisisce efficacia di cosa giudicata e non è più opponibile.
Durata media del procedimento: 2/3 mesi
AZIONE ESECUTIVA
Una volta avviata l’azione esecutiva il debitore ha 10 giorni di tempo per pagare.
CONFERIMENTO PROCURA AD AVVOCATO
La procura va conferita necessariamente innanzi a Notaio italiano.
SPESE VIVE DA VERSARE ALLO STATO
Le spese vive sono a carico delle sole Società commerciali che abbiano un fatturato netto superiore a cinque milioni di euro nell’anno di esercizio anteriore alla proposizione della Domanda.
Dette Società verseranno una imposta fissa di 90 Euro oltre una percentuale che dipende dal valore della causa, ossia:
fino a 1.000.000 Euro la percentuale è pari allo 0,50% del valore;
oltre i 1.000.000 Euro la percentuale è pari allo 0,25% del valore.
avviare una pratica di recupero crediti all' estero
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