Va innanzitutto tenuto presente che negli U.S.A. ogni Stato ha il proprio sistema giudiziario (con diversi gradi di giudizio) mentre l'ordinamento federale è dotato di un proprio sistema indipendente. In molti casi, la giurisdizione statale e quella federale sono concorrenti.
Le vertenze di natura commerciale tra soggetti statunitensi e soggetti esteri possono ricadere nell'una o nell'altra giurisdizione. Ricadono nella giurisdizione federale ai sensi dello United States Code qualora l'importo in contestazione sia un importo superiore a 75.000$.
E' consentito – e spesso viene richiesto dai convenuti non americani – il trasferimento ad una corte federale di una causa iniziata dinanzi ad una corte statale (quando ovviamente ne sussistono i presupposti). Infatti, le corti federali generalmente si rivelano maggiormente competenti nelle cause internazionali, fornendo altresì spesso maggiore garanzia di imparzialità.
La struttura del processo civile statunitense
La struttura del processo civile statunitense in primo grado può essere sinteticamente ricostruita nelle seguenti fasi:
• filing e service of process
• pre-trial discovery
• trial
• judgment
• enforcement.
Il filing è il deposito dell'atto introduttivo del giudizio presso la Corte competente, che dà avvio alla causa. Successivamente al deposito, l'atto dev'essere notificato al convenuto entro un certo termine (service of process).
Scambiati i primi atti difensivi (pleadings), si apre la fase di ricerca delle prove.
Negli U.S.A. la prova cd. discovery è gestita pressochè interamente dalle parti e dai loro avvocati. Ciascuna parte (tramite il proprio avvocato) richiede direttamente all'altra di fornirle i propri documenti e di rispondere ad interrogatori scritti, mentre gli avvocati di ciascuna parte sentono direttamente i testimoni dell'altra parte, alla presenza dei legali di quest'ultima (i quali hanno il diritto alla cross examination, ovvero al controinterrogatorio del proprio teste).
Il giudice ha essenzialmente la funzione di controllare la regolarità del procedimento, fissando udienze interlocutorie a tale scopo.
E' importante sottolineare come la discovery sia concettualmente molto diversa dalla fase istruttoria che caratterizza un procedimento italiano.
Qui, infatti, le parti sono tendenzialmente libere di produrre i documenti che ritengono opportuni e, per contro, "nascondere" documenti ed in genere informazioni ed elementi a loro sfavorevoli.
Viceversa, la discovery consente ad una parte di ottenere dall'altra pressochè tutti i documenti in suo possesso e le risposte a tutte le domande che vengono poste.
Le principali limitazioni sono costituite dai privileges (tra cui ad esempio il divieto di produrre corrispondenza riservata, come la corrispondenza tra avvocato e cliente, coperta dall'attorney-client privilege). Sono altresì previste le consulenze tecniche, le ispezioni presso luoghi e persone, nonché, entro certi limiti, registrazioni audio-video, intercettazioni, investigazioni.
Completata la pre-trial discovery si apre la fase del trial, ovvero del pubblico dibattimento, svolto essenzialmente in forma orale, che si tiene dinanzi al giudice, affiancato in alcuni tipi di procedimenti dalla giuria popolare.
Va evidenziato, peraltro, che percentuali molto basse di cause (10-20%) giungono al trial, in quanto le parti spesso preferiscono conciliare prima che tale fase si apra.
All'esito del trial il giudice emette la sentenza, che può generalmente essere impugnata in appello (anche se la proposizione dell'appello non impedisce l'esecuzione della sentenza)
Se la parte condannata non adempie spontaneamente, la sentenza verrà quindi posta in esecuzione (enforcement), e verrà effettuato l'attachment, ovvero il pignoramento dei beni del debitore.
Anche negli U.S.A. esiste la possibilità di ottenere provvedimenti "conservativi" di vario genere, a garanzia del creditore. Tra questi, ad esempio, vi è il sequestro di beni del debitore (pre-judgment attachment) chiesto anticipatamente in previsione e a garanzia dell'adempimento di una futura sentenza di condanna del debitore medesimo.
I requisiti e le condizioni per il rilascio di tali provvedimenti dipendono da Stato a Stato. Spesso, il creditore deve dimostrare, da un lato, la fondatezza della sua azione (tale per cui appaia probabile una futura sentenza di condanna del debitore) e, dall'altro lato, il pericolo che, nel periodo in cui si sviluppa la causa e prima della sentenza finale, il debitore possa disfarsi del proprio patrimonio oppure possa fallire.
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