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RISARCIMENTO COSTI DI RECUPERO CREDITO
Risarcimento costi di recupero crediti
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RECUPERO CREDITI ITALIA
RECUPERO CREDITI ESTERO
L' Articolo 6 del Decreto Legislativo n° 231 del 9 Ottobre 2002 consente di poter richiedere al debitore il risarcimento dei costi per l'attività stragiudiziale di recupero credito sostenuti dal creditore:
1 | Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
2 | I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale. » vedi tabella
RECUPERO A COSTO ZERO
Sulla base delle disposizioni di legge sopra indicate, è possibile richiedere al debitore il rimborso delle somme corrisposte dal creditore per lo svolgimento dell’ attività di recupero del credito a titolo di “risarcimento costi di recupero”.

Nella maggior parte dei casi in cui il debitore provveda al pagamento integrale delle somme richieste, il creditore potrà beneficiare di un servizio di “recupero crediti a costo zero”, ottenendo il rimborso delle somme a noi spettanti per l’attività di recupero.
ESEMPIO
Ci viene affidato l'incarico di recuperare un credito di 2.000,00€ scaduto da 12 mesi, a seguito del quale vengono richiesti al debitore i seguenti importi: 
  • capitale                                  2.000,00€
  • interessi                                    163,72€
  • risarcimento costi di recupero     292,78€
  • importo totale richiesto            2.456,50€
In tale ipotesi, a fronte del pagamento da parte del debitore dell'importo totale richiesto di € 2.456,50 il creditore avrebbe integralmente recuperato non soltanto il proprio credito, ma anche l’importo del compenso provvigionale dovuto a questo Istituto, ottenendo quindi un servizio di “recupero a costo zero”.
PRECISAZIONE
La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso provvigionale pattuito nella lettera di conferimento d’incarico.
Le disposizioni contenute del D. Lgl. 231/2002 si applicano a tutti i pagamenti effettuati nell’ambito delle transazioni commerciali tra imprese per consegna di merci o prestazioni di servizi.
La richiesta di risarcimento dei costi di recupero non potrà essere applicata per i crediti antecedenti alla data del 08 agosto 2002.
Per i crediti di importo superiore a 2.000,00€ sarà possibile richiedere al debitore soltanto un risarcimento parziale dei costi sostenuti per l’intervento di recupero del credito, tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità di cui al punto 2 e delle tariffe forensi in materia stragiudiziale di cui al D.M. 8 aprile 2004 n.127.