L' Articolo 6 del
Decreto Legislativo n° 231 del 9 Ottobre 2002 consente di poter richiedere al debitore il risarcimento dei costi per l'attività stragiudiziale di recupero credito sostenuti dal creditore:
|
1 | Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. |
|
2 | I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
» vedi tabella |
|
|
|
RECUPERO A COSTO ZERO |
Sulla base delle disposizioni di legge sopra indicate, è
possibile richiedere al debitore il rimborso delle somme
corrisposte dal creditore per lo svolgimento dell’ attività
di recupero del credito a titolo di “risarcimento costi di
recupero”.
Nella maggior parte dei casi in cui il debitore provveda al
pagamento integrale delle somme richieste, il creditore
potrà beneficiare di un servizio di “recupero crediti a costo
zero”, ottenendo il rimborso delle somme a noi
spettanti per l’attività di recupero.
|
|
|
|
|
ESEMPIO |
Ci viene affidato l'incarico di
recuperare un credito di 2.000,00€ scaduto da 12 mesi, a
seguito del quale vengono richiesti al debitore i seguenti
importi:
|
- capitale
2.000,00€
- interessi
163,72€
- risarcimento costi di recupero
292,78€
- importo totale richiesto
2.456,50€
|
|
In tale ipotesi, a fronte del pagamento da parte del debitore
dell'importo totale richiesto di € 2.456,50 il creditore
avrebbe integralmente recuperato non soltanto il proprio
credito, ma anche l’importo del compenso provvigionale dovuto a
questo Istituto, ottenendo quindi un servizio di
“recupero a costo zero”. |
|
|
|
|
PRECISAZIONE |
|
La mancata o parziale riscossione
degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento
dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle
somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di
compenso provvigionale pattuito nella lettera di conferimento
d’incarico. |
|
Le disposizioni contenute del D. Lgl. 231/2002 si applicano a
tutti i pagamenti effettuati nell’ambito delle transazioni
commerciali tra imprese per consegna di merci o prestazioni di servizi. |
|
La richiesta di risarcimento dei costi di recupero non potrà
essere applicata per i crediti antecedenti alla data del 08
agosto 2002. |
|
Per i crediti di importo superiore a 2.000,00€ sarà possibile
richiedere al debitore soltanto un risarcimento parziale dei
costi sostenuti per l’intervento di recupero del credito,
tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità di
cui al punto 2 e delle tariffe forensi in materia
stragiudiziale di cui al D.M. 8 aprile 2004 n.127. |
|
|
|