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DEFISCALIZZAZIONE DEL CREDITO
La defiscalizzazione di un credito inesigibile fino ad oggi
era disciplinata principalmente dalla normativa che stabiliva
che le perdite su crediti potevano essere fiscalmente
deducibili quando il debitore fosse stato assoggettato a
procedura concorsuale oppure quando la perdita risultasse da
“elementi certi e precisi” (art. 110 comma 5 DPR 22/12/1986
n°917).
Secondo l’Amministrazione finanziaria e la prassi ministeriale
(cfr. tra le altre le R.M. 01/04/1981 n°9/016, 06/08/1976
n°9/124 e 16/05/1979 n°9/656) il criterio della certezza e
precisione doveva essere analiticamente provato dal creditore
con il supporto di adeguata documentazione.
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LE NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITA’ DEI CREDITI
L’entrata in vigore della legge 134/2012 che ha convertito il
c.d. Decreto Sviluppo D.L. 83/2012 ha introdotto il nuovo
criterio di deducibilità delle perdite su crediti, stabilendo
che gli “elementi certi e precisi sussistono in ogni caso”
quando sia “decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del
pagamento del credito” e qualora il credito sia di modesta
entità” (art. 101 co. 5 TUIR).
Secondo la normativa vigente, sono considerati crediti di
modesto ammontare:
- quelli di importo non superiore a € 2.500,00 per imprese che
fatturano fino a 100 milioni di euro;
- quelli di importo non superiore a € 5.000,00 per imprese che
fatturano oltre i 100 milioni di euro.
Pertanto a partire dall’anno 2012 è possibile procedere alla
defiscalizzazione dei crediti di modesto importo, sulla base
dei requisiti sopra indicati, senza l’obbligo di fornire la
prova documentale dell’inesigibilità del credito.
E’ evidente che per poter defiscalizzare i crediti sorti negli
anni precedenti continuerà ad essere applicata la precedente
normativa, che attribuisce al creditore l’onere di fornire
prova certa e documentata dello stato di inesigibilità del
credito.
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LA RELAZIONE DI INESIGIBILITA'
Secondo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno (Circolare n°557/Pas/6909/12015) la relazione della società di recupero crediti che attesti l’inesigibilità del credito, in considerazione dell’esito infruttuoso dell’azione intrapresa, costituisce documento fiscalmente utilizzabile per la deducibilità del credito. »
Leggi articolo.
Anche secondo la Circolare n. 26/E emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 01/08/2013, la relazione finale di inesigibilità rilasciata dalle agenzie di recupero crediti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 115 T.U.L.P.S., costituisce un elemento di prova utile per ottenere la defiscalizzazione del credito, al pari della documentazione fornita dagli studi legali, nei casi in cui l'infruttuosità dell'intervento derivi dallo stato di definitiva insolvenza del debitore.
Vedi Circolare n.26/E
Relazione che questo istituto rilascia in caso di recupero credito infruttuoso.
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ACCERTARE L'EFFETTIVO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE
La relazione finale di inesigibilità del credito non è
comunque il solo documento rilasciato dalle società di recupero
crediti che possa essere validamente utilizzato per portare a
perdita il credito insoluto. Mediante gli strumenti informativi offerti dalle società specializzate a supporto dell’attività di recupero, è possibile ottenere ampia ed approfondita documentazione attestante l’effettivo stato di insolvenza del debitore, tale da comprovare senza ombra di dubbio la sussistenza di tutti gli “elementi certi e precisi” richiesti dalla legge per poter legittimamente defiscalizzare il proprio credito.
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