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DEFISCALIZZAZIONE DEL CREDITO

La defiscalizzazione di un credito inesigibile fino ad oggi era disciplinata principalmente dalla normativa che stabiliva che le perdite su crediti potevano essere fiscalmente deducibili quando il debitore fosse stato assoggettato a procedura concorsuale oppure quando la perdita risultasse da “elementi certi e precisi” (art. 110 comma 5 DPR 22/12/1986 n°917).

Secondo l’Amministrazione finanziaria e la prassi ministeriale (cfr. tra le altre le R.M. 01/04/1981 n°9/016, 06/08/1976 n°9/124 e 16/05/1979 n°9/656) il criterio della certezza e precisione doveva essere analiticamente provato dal creditore con il supporto di adeguata documentazione.
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LE NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITA’ DEI CREDITI

L’entrata in vigore della legge 134/2012 che ha convertito il c.d. Decreto Sviluppo D.L. 83/2012 ha introdotto il nuovo criterio di deducibilità delle perdite su crediti, stabilendo che gli “elementi certi e precisi sussistono in ogni caso” quando sia “decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito” e qualora il credito sia di modesta entità” (art. 101 co. 5 TUIR).

Secondo la normativa vigente, sono considerati crediti di modesto ammontare:

- quelli di importo non superiore a € 2.500,00 per imprese che fatturano fino a 100 milioni di euro;
- quelli di importo non superiore a € 5.000,00 per imprese che fatturano oltre i 100 milioni di euro.

Pertanto a partire dall’anno 2012 è possibile procedere alla defiscalizzazione dei crediti di modesto importo, sulla base dei requisiti sopra indicati, senza l’obbligo di fornire la prova documentale dell’inesigibilità del credito.

E’ evidente che per poter defiscalizzare i crediti sorti negli anni precedenti continuerà ad essere applicata la precedente normativa, che attribuisce al creditore l’onere di fornire prova certa e documentata dello stato di inesigibilità del credito.  
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LA RELAZIONE DI INESIGIBILITA'

Secondo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno (Circolare n°557/Pas/6909/12015) la relazione della società di recupero crediti che attesti l’inesigibilità del credito, in considerazione dell’esito infruttuoso dell’azione  intrapresa, costituisce documento fiscalmente utilizzabile per la deducibilità del credito. » Leggi articolo.

Anche secondo la Circolare n. 26/E emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 01/08/2013, la relazione finale di inesigibilità rilasciata dalle agenzie di recupero crediti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 115 T.U.L.P.S., costituisce un elemento di prova utile per ottenere la defiscalizzazione del credito, al pari della documentazione fornita dagli studi legali, nei casi in cui l'infruttuosità dell'intervento derivi dallo stato di definitiva insolvenza del debitore.
Vedi Circolare n.26/E

Relazione che questo istituto rilascia in caso di recupero credito infruttuoso.
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ACCERTARE L'EFFETTIVO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE

La relazione finale di inesigibilità del credito non è comunque il solo documento rilasciato dalle società di recupero crediti che possa essere validamente utilizzato per portare a perdita il credito insoluto. Mediante gli strumenti informativi offerti dalle società specializzate a supporto dell’attività di recupero, è possibile ottenere ampia ed approfondita documentazione attestante l’effettivo stato di insolvenza del debitore, tale da comprovare senza ombra di dubbio la sussistenza di tutti gli “elementi certi e precisi” richiesti dalla legge per poter legittimamente defiscalizzare il proprio credito. 
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VEDERE ANCHE
» Crediti inesigibili
» Servizi informativi a supporto dell’attività di recupero crediti