La perdita del diritto alla riscossione del credito si determina nel caso in cui il proprio diritto non venga esercitato per un delimitato periodo.
I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito ed in generale salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c)
Alcune casistiche in cui la prescrizione del credito viene ridotta a:
|
|
|
|
cinque anni per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, i crediti per il pagamento canoni di locazione, per il pagamento degli interessi, per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e i ratei di pensione
|
|
|
tre anni per i crediti per prestazioni professionali |
|
|
due anni per i crediti derivanti dalla circolazione dei veicoli |
|
|
un anno per i crediti per il pagamento dei premi di polizza assicurativa
|
|
|
sei mesi per i crediti degli albergatori e coloro che danno alloggio con o senza pensione
|
|
|
|
|
|
|
Il decorso della prescrizione del credito può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto con cui il creditore manifesti in maniera esplicita la propria intenzione di interrompere il decorso della prescrizione oltrechè costituire in mora il debitore.
Dalla data di ricezione di tale atto il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere
|
|
|
|