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Le nuove disposizioni legislative attualmente in vigore rendono più difficile per gli avvocati lo svolgimento dell'attività di recupero crediti derivanti dal mancato pagamento delle prestazioni professionali.
Infatti, a seguito dell'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali forensi (art. 9 comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con la legge 24 marzo 2012 n. 27), la parcella dell'avvocato relativa alle spese e prestazioni professionali sostenute, munita della sottoscrizione del legale e del parere della competente associazione professionale, ha perso la caratteristica di dare certezza probatoria del credito ivi riportato, rendendo quindi necessario anche per l'avvocato la necessità di provare il proprio credito in forma scritta ai sensi dell'art. 633 n. 1 c.p.c.
Il mandato di conferimento d'incarico, preliminarmente sottoscritto dal cliente, con l'espressa indicazione dei costi necessari allo svolgimento dell'attività forense, ad oggi costituisce la prova documentale più utilizzata dagli avvocati per ottemperare alle disposizioni contenute nel predetto art. 633 comma 1 c.p.c.. |
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