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Il pignoramento dei beni
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento dell’atto di precetto è possibile richiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento in danno del debitore.
Con il pignoramento dei crediti si bloccano, mediante una indisponibilità giuridica ma a volte anche di fatto, tutti i beni del debitore al fine di sottoporli alla vendita giudiziaria fino al saldo del credito azionato.
In alcuni casi i beni del debitore vengono assegnati ad un custode onde evitare che il debitore possa farli sparire vanificando gli sforzi del creditore.
I beni del debitore saranno venduti con o senza incanto sotto la direzione del giudice dell’esecuzione e sul ricavato delle vendite giudiziarie il creditore potrà soddisfarsi in ragione del proprio titolo di credito. |
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