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L'assegno bancario costituisce uno strumento di pagamento ed è materialmente rappresentato da un titolo di credito all'ordine o al portatore contenete l'ordine rivolto al banchiere di pagare a vista una somma determinata e comportante in via sussidiaria la responsabilità cambiaria dell'emittente e di tutti i vari firmatari verso il legittimo possessore.
Nell'ipotesi di rifiuto di pagamento da parte del banchiere, cui consegue l'elevazione del protesto, l'azione diretta del possessore dell'assegno mediante
notifica di atto di precetto, contenente l'intimazione di pagare nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati, si prescrive in sei mesi dal termine di presentazione.
Decorso detto termine l'assegno protestato o anche non pagato dal trattario potrà essere utilizzato dal possessore per ottenere contro gli obbligati un
decreto ingiuntivo munito della clausola della provvisoria esecuzione in quanto l'assegno costituisce prova di riconoscimento debito qualificata.
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