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La procedura fallimentare può essere attivata soltanto nei confronti di debitori che appartengano alla categoria degli imprenditori che esercitano una attività commerciale.

Sono esclusi pertanto dal fallimento, salvo casi particolari, gli imprenditori artigiani ed i piccoli imprenditori.

Laddove sussiste prova dei presupposti del permanente stato di incapacità dell' imprenditore commerciale di pagare i propri debiti, il cosiddetto stato insolvenza, è possibile per il creditore, che vanti un credito di almeno € 30.000,00, presentare dinanzi al Tribunale del distretto presso cui ha sede il debitore istanza di fallimento.

La prova dell'insolvenza del debitore può essere rappresentata da una serie reiterata di protesti cambiari o bancari, dalla prova della fuga o irreperibilità del debitore oppure dal verbale di pignoramento negativo per mancanza di beni del debitore da sottoporre a vendita giudiziaria.
In questi casi il Tribunale in presenza dei presupposti di legge ed in assenza di dimostrazione di essere in grado anche mediante un piano di rientro di liquidare il creditore dichiara il fallimento, del debitore.

Quando l'imprenditore dichiarato fallito è una società di persone ovvero una operatore commerciale in forma personale, al fallimento, dell'impresa segue anche il fallimento personale dell'imprenditore con la conseguenza che pure i beni personali del fallito vengono inseriti nella massa fallimentare per il soddisfacimento delle ragioni creditore.

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